Il 9 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Decreto Sanzioni sulle informazioni da trasmettere ai consumatori relativamente ai prodotti alimentari anche nel menu. Sono previste sanzioni pecuniarie importanti per l’omessa indicazione degli allergeni e per le errate informazioni sui prodotti surgelati. Per saperne di più, ecco i principali dettagli.

Menu a norma di legge: il nuovo decreto sanzioni

Il 9 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Decreto Sanzioni sulle informazioni da trasmettere ai consumatori relativamente ai prodotti alimentari. Sono previste sanzioni pecuniarie importanti per l’omessa indicazione degli allergeni e per le errate informazioni sui prodotti surgelati. Per saperne di più, ecco i principali dettagli.

Negli ultimi anni vi è stato un aumento notevole di persone soggette ad intolleranze e allergie alimentari. Se per le prime i fastidi possono essere temporanei, per gli individui affetti da allergie ingerire un alimento con sostanze proibite può causare seri problemi. Solo in Italia si stimano 1.800.000 allergici alimentari e più di 4 milioni di intolleranti. Per questo la comunità europea ha elevato il livello di guardia su tutti gli attori coinvolti nel processo nutrizionale, produttori, venditori, ristoratori, utenti stessi. Di conseguenza l'Italia si è adeguata negli anni scorsi, legiferando al riguardo. Ultimo atto in tal senso è il Decreto legislativo 231 del 15 dicembre 2017, entrato in vigore il 9 maggio scorso.

L'excursus normativo

Il Dlgs 109/1992, che attuava le direttive europee 89/395/CEE e 89/396/CEE, è stato il primo decreto italiano a regolamentare l'etichettatura di alimenti e prodotti, compresa la relativa pubblicità. Nel 2011 però la Comunità Europea ha voluto dettare precise indicazioni, mediante il regolamento 1169/2011 e la direttiva 2011/91, sulla fornitura di informazioni ai consumatori, circa gli alimenti. Con il Regolamento 1169, recepito immediatamente in Italia in quanto tale, non venivano però espressamente indicate le sanzioni per le violazioni. Dunque, il DLgs 231 del 15/12/2017, oltre a fornire indicazioni nazionali sul tema, definisce la disciplina sanzionatoria: è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'8/2/2018 e quindi, trascorsi i canonici 90 giorni, viene applicato dal 9/5/2018. E' stato anche ribattezzato come Decreto Sanzioni.

Principali indicazioni del decreto

Da quanto definito del legislatore, la nuova disciplina prevede l'individuazione del cosiddetto “soggetto responsabile”, che può essere uno tra:

  • l’operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale viene commercializzato il prodotto;
  • l’importatore che ha sede nel territorio dell’Unione, qualora tale operatore non sia stabilito nell’Unione;
  • l’operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.

Inoltre, nel fornire chiaramente le pene pecuniarie a seconda della gravità, il decreto sottolinea la priorità delle eventuali sanzioni penali, di cui agli articoli 515 e 517 del codice penale, usando la formula "salvo che il fatto costituisca reato".

La vendita dei prodotti non preimballati

Gli alimenti non preimballati forniti da una qualunque struttura, compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile, quali ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione, quando preparano alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale, devono obbligatoriamente indicare gli allergeni elencati nell’allegato II del Regolamento 1169/2011.

Tale indicazione deve essere fornita per ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore, apponendolo su menu, o registro, oppure altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista. Se si ricorre a segnalazioni digitali, le informazioni sugli allergeni devono risultare anche da una documentazione scritta, facilmente reperibile sia per l’autorità competente che per il consumatore finale. Potrà essere usato anche un cartello dedicato che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni; anche in questo caso però queste devono apparire in modo chiaro da documenti scritti e disponibili per autorità e utenti.

Ulteriori novità

Il decreto legislativo prevede anche la necessità di indicare se un prodotto è decongelato, tranne nei casi di deroga previsti dal regolamento europeo, come da allegato VI, punto 2. In altre parole non vi è obbligo per tale indicazione su:

  • ingredienti presenti nel prodotto finale;
  • alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
  • alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità.

Inoltre, il DLgs impone che le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, debbano riportare, se trattate, la specifica denominazione di vendita «acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica.

Le sanzioni riguardo allergeni e surgelati

Di seguito le principali violazioni e sanzioni circa allergeni e surgelati individuate dal DLgs 231/2017, con riferimenti ai suoi articoli:

  • art.3: la violazione delle disposizioni sulle pratiche leali d’informazione comporta per l’operatore del settore alimentare una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 24.000 euro;
  • art.5: la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie, relativa alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, fatte salve le deroghe previste Regolamento 1169, comporta l’applicazione al soggetto responsabile di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 40.000 euro;
  • art.10: la violazione delle disposizioni relative ai requisiti dell’etichettatura di alcune sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, comporta l’applicazione al soggetto responsabile di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 16.000 euro;
  • art.12 comma 1: la violazione delle disposizioni dei prodotti surgelati, circa l’indicazione del termine minimo di conservazione, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento 1169, comporta l’applicazione al soggetto responsabile di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 8.000 euro.
  • art.12 comma 2: la violazione delle disposizioni del regolamento, relative all’indicazione della data di scadenza e della data di congelamento per la carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca non trasformati congelati, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l’applicazione al soggetto responsabile di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 16.000 euro.

 

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