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Conoscere le norme che regolano la vendita e la somministrazione di alcolici è un dovere. Nel caso di inosservanza le sanzioni sono molto pesanti e si rischia anche l’arresto se gli alcolici sono somministrati a minori.
Il rispetto per le leggi sulla somministrazione di bevande alcoliche sono tra gli aspetti più delicati per il proprietario di un bar. Scritte in “burocratese”, spesso erroneamente interpretabili (quando non proprio incomprensibili) e soggette ad aggiornamenti continui.
Proprio di questi ultimi abbiamo scelto di parlare oggi, viste le introduzioni di alcune novità nella somministrazione degli alcolici nel 2019.
Dal 2007 si è fatto divieto di somministrare bevande alcoliche dopo le 2 di notte. Orario posticipato di un'ora con l'approvazione di una nuova legge nel 2010, che da allora consente la vendita di alcolici fino alle 3 del mattino.
Da quell'ora, e fino alle ore 6, scatta quindi il divieto, valido praticamente per ogni tipologia di locale, da quelli notturni, ai circoli privati e simili.
Rientrano nella lista anche alberghi, esercizi ricettivi e locali in cui si svolgano forme di intrattenimento musicale o performative. Tutto questo, però, è subordinato alle diverse delibere emanate dai Comuni in cui si trova l'esercizio che possono, a loro discrezione, anticipare o posticipare ulteriormente l'orario di vendita di alcolici e superalcolici.
Alcune eccezioni possono, inoltre, essere disposte dalla questura, sotto specifica richiesta, in caso di eventi pubblici all'aperto, feste patronali e simili.
La prima emanazione della legge fu dettata dall'incremento di crimini e incidenti stradali dovuti all'abuso di alcool. Le tristemente famose “stragi del sabato sera”, alla quale si sono aggiunti disturbi dettati da schiamazzi notturni e reati di tipo vandalico.
Ma se, da un lato, il divieto può effettivamente rappresentare una maggiore tutela per arginare il problema dell'alcool alla guida, dall'altro limitare la vendita di alcolici per contenere comportamenti maleducati da parte di alcuni, ha penalizzato gli incassi di certi locali.
Supervisionare il comportamento delle persone in strada non è certamente un compito che spetta ai gestori di bar e locali. Nonostante questo, sono spesso proprio i gestori i primi ad essere accusati quando si verificano questi inconvenienti, nonostante i controlli e gli obblighi per minimizzare il fenomeno.
Esistono, inoltre, disposizioni in termini di orario che regolamentano la vendita di alcolici in altre tipologie di locali, come:
I locali pubblici con orari di apertura dopo le ore 24 devono, per legge, avere almeno un apparecchio per la rivelazione del tasso alcolemico posizionato presso l'uscita, a disposizione dei clienti.
Il prezzo dell'alcool test è a discrezione del gestore, che può scegliere di non addizionare ulteriori costi rispetto a quelli della rilevazione e di utilizzare apparecchi a gettone e kit monuso.
Resta l'obbligo in tutti i locali di esporre all'ingresso, all'interno e all'uscita del locale le specifiche tabelle alcolemiche promosse dal Ministero della Salute, che riportino:
L'inosservanza a questi obblighi comporta sanzioni amministrative dai 5.000 a 20.000 euro. In caso di violazione doppia nel corso di un biennio, oltre alla sanzione, l’esercizio sarà costretto ad un periodo di chiusura da sette a trenta giorni.
L’inosservanza delle disposizioni relative alle tabelle e all’alcool test comporta, invece, una sanzione amministrativa da 300 a 1.200 euro.
Resta assolutamente vietata la somministrazione di alcolici a minori sotto i diciotto anni, come previsto dall'articolo n.689 del codice penale, esteso ora a persone con problemi psichici evidenti o derivanti da stati di ebbrezza.
Una norma introdotta nel 2017 che ha portato un po' di confusione tra gli addetti ai lavori, per via della differenziazione tra “vendita” e “somministrazione”. La prima, fino al 2017, consentita a ragazzi di 16 anni, ora abrogata in modo univoco fino a 18 anni.
Vi è, in ogni caso, obbligo di richiedere un documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente di guida o nautica, tessere di riconoscimento con fotografia rilasciate da amministrazioni dello Stato) per verificare l'età. In mancanza di un documento di riconoscimento, la somministrazione non può essere effettuata.
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GUARDA LA SELEZIONE PER TECon la legge del 4 agosto 2017, n. 124, è stato recentemente modificato il D. Lgs. n. 504/95, per a vendita di prodotti alcolici soggetti ad accisa. Una norma che prevedeva l'installazione di impianti di trasformazione, condizionamento e deposito di alcol e bevande alcoliche da denunciare presso l’Agenzia delle dogane competente per territorio.
La modifica non prevede più la denuncia di cui sopra (la cosiddetta “Licenza Utf”) per locali pubblici, rifugi alpini e esercizi ricettivi.
In una nota, redatta dalla stessa Agenzia nell'ottobre scorso, si annuncia però che “chi intende vendere prodotti alcolici in esercizi di vicinato e medie o grandi strutture di vendita deve presentare, unitamente alla SCIA o alla richiesta di autorizzazione, una comunicazione che vale quale denuncia ai sensi del D. Lgs. n. 504/1995, da trasmettere all’Agenzia delle Dogane da parte del SUAP”.
Una piccola novità che ha però aperto le porte a nuove possibilità: è possibile di somministrare per il consumo sul posto anche a negozi di quartiere, alberghi, pensioni, e esercizi con carattere temporaneo, come stand di sagre, fiere, mostre e simili, previa specifica comunicazione.